In un settore in cui non mancano le occasioni di antinomie, giudici e legislatore cercano di puntellare la coerenza dell’ordinamento giuridico con interventi talvolta problematici ma sempre di interessante valore applicativo. Con la legge di bilancio 145/18, il Parlamento ha offerto un timido assaggio del più vasto programma di interventi normativi sul Codice 50 (“Nelle more di una revisione del codice dei contratti pubblici” -art. 1, comma 912). Si tratta di una serie di disposizioni che hanno riguardato la programmazione (articolo 1, commi 108-111), la creazione della Struttura di Progettazione (art.1, commi 162-168), l’incentivazione del PPP, l’incremento delle risorse del programma di riqualificazione energetica degli immobili pubblici e gli acquisti diretti nel settore sanitario (stanno nel Codice 50?). L’articolo 36 sul sotto-soglia è stato modificato con l’elevazione dell’importo degli affidamenti diretti tra € 40.000 e € 150.000 e un’ulteriore fascia d’importo per gli appalti tra € 150.000 e 350.000. Quanto alla revisione del Codice, sia la legge comunitaria (in materia di pagamenti) sia soprattutto quella sulla semplificazione sono ricche di emendamenti al Codice 50. Questa inaugurata stagione normativa sembra concludere (ingloriosamente?) l’indagine sul Codice avviata dal Senato. Sul versante della giurisprudenza, le pronunce che formeranno oggetto di apposite relazioni riguardano temi che si ripropongono ciclicamente, ma che ogni volta si presentano in prospettive nuove. L’ordinanza 138/2019 riguarda la conformità comunitaria della collocazione degli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regìme di delegazione interorganica (esiste ancora?) di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività connessi a tale forma di affidamento (applicare l’art. 97 Cost.) (Non è stato invece posto alcun interrogativo circa la coerenza con le Direttive e con la Corte UE, della norma che impone l’iscrizione-costitutiva ricognitiva o che cosa?- nell’elenco Anac). Con l’altra ordinanza di rimessione alla Corte Ue (68/2019), il Consiglio di Stato interroga il giudice comunitario in merito a problematiche che, all’apparenza, sembrano più di natura interna che di interpretazione delle Direttive-appalti. In quest’ambito, assume, tuttavia, un interesse particolare la questione dei consorzi che i Comuni costituiscono con privati; sarebbe stato interessante conoscere l’”opinione” della Corte sulla legittimità di aggregazioni che avvengono senza gara, com’è invece previsto per le società in house. E, per di più, sembra anche con oneri sui concorrenti. L’altra decisione, oggetto anch’essa di apposita relazione, è la sentenza della Corte Ue in materia di accordi-quadro (sentenza 19 dicembre 2018, C-216/17). Si tratta di una pronuncia limpida, sintetica, priva di espressioni giornalistiche: rigorosa, in definitiva
Intervenienti: Prof. NICOLETTA RANGONE, LUMSA; On. GIUSEPPE ZAMBERLETTI, Presidente IGI; Prof. Avv. FABIO CINTIOLI, Cintioli & Associati; Prof. DANILO PAPPANO, LUMSA e UNICAL; Prof. Avv. ROBERTO ZANNOTTI, LUMSA; Pres. CARMINE VOLPE, Presidente del TAR Lazio