A tre anni esatti da quel 19 aprile del 2016 in cui entrò in vigore l’attuale Codice dei contratti, entra in vigore anche il secondo “correttivo”, di dimensioni non inferiori al decreto legislativo n. 56/2017. La gestazione del decreto-legge n. 32/2019 non è stata delle più conformi all’art. 77 Cost.: il che, rischia di gettare un’ombra di incertezza qualora un giudice, scorgendo profili di incostituzionalità in merito ai presupposti della suddetta disposizione, dovesse decidere per la rimessione alla Corte costituzionale (v. TAR Lazio, n. ord. 4930/2019).Questa lunga gestazione, durante la quale sono circolate versioni continuamente aggiornate, ha svolto un ruolo di “quasi vacatio legis”, che ha consentito ad amministrazioni ed imprese di incominciare a familiarizzarsi con le nuove disposizioni. Il titolo di questo Convegno non suoni come una critica al Governo-legislatore; anzi, se il futuro normativo riproducesse, come surrettiziamente già avvenuto con il d.p.r. 554/1999 e con il successivo d.p.r. 207/2010, le disposizioni degli ultimi anni di due secoli fa - r.d. 350/1895 - gli applicatori non potrebbero che esserne soddisfatti. D’altra parte, il futuro non può essere tale senza “apprendre par coeur”.
Intervenienti: Prof. Edoardo GIARDINO; Avv. Claudio DE PORTU; Avv. Laura SAVELLI; Avv. Domenico GALLI; Prof. Avv. Alessandro BOTTO; Avv. Daniele TORNUSCIOLO; Dr. Raffaele CAPUANO; Avv. Roberto POPPI