Come nel romanzo di Garcìa Màrquez, anche nel nostro caso tutto avviene nell’indifferenza di chi doveva prevenire. Nel rapporto con l’Unione europea, siamo o supini o guasconi. L’infrazione, con relativi danni, arriverà se non si adottano immediatamente i necessari rimedi. Le contestazioni mosse dalla Commissione sono presto dette. 1) LOTTI - Le Direttive trovano applicazione anche gli appalti sotto-soglia se la prestazione viene frazionata e aggiudicata per lotti. Si tratta di una disposizione contenuta nel Codice 50, il quale, però, ha aggiunto un avverbio anticomunitario: “contemporaneamente”. Per l’UE, invece, il principio vale anche se i lotti non vengono affidati contemporaneamente. 2) URBANIZZAZIONI - Si tratta, per certi aspetti, dello sviluppo della lottizzazione, in quanto l’UE ci contesta il fatto che l’importo delle opere di urbanizzazione “riaffidate” dal titolare del permesso di costruire non sono computate nel valore complessivo di tutte le opere di urbanizzazione. 3) CAUSE DI ESCLUSIONE - Le contestazioni sono due: a) la violazione degli obblighi fiscali e contributivi comporta l’esclusione dalla gara anche quando, pur non essendo contenuta in una decisione giudiziaria o amministrativa, possa essere adeguatamente dimostrata dalla stazione appaltante; b) principio solo in parte uguale in caso di grave illecito professionale dovuto a risoluzione contrattuale: nel senso che la contestazione in giudizio della risoluzione anticipata di un precedente contratto non preclude alle stazioni appaltanti ogni valutazione circa l’affidabilità dell’offerente sino a quando il giudizio non abbia confermato la risoluzione anticipata. 4) SUBAPPALTO - La relativa contestazione è declinata in più parti: i) il divieto di subappalto contrasta con la politica di favore verso le PMI; ii) le limitazioni non possono essere stabilite in modo generale, dipendono dalla particolare natura della prestazione, e quindi il giudizio deve essere rimesso alla stazione appaltante; iii) i subappaltatori devono essere noti fin dal momento della gara, perché, essendo esecutori delle prestazioni, vanno assoggettati alle stesse valutazioni di idoneità riservate al concorrente principale; iiii) non si può imporre ad un’impresa di indicare obbligatoriamente tre subappaltatori in quanto potrebbe non voler utilizzare il subappalto o avere bisogno di meno di tre subappaltatori; iiiii) é difforme dalle Direttive vietare il subappalto “a cascata”. 5) AVVALIMENTO - Anche in questo caso, risulterebbe contrario alle Direttive il divieto di avvalimento a cascata o di ricorso al subappalto da parte dell’ausiliario. 6) COLLABORAZIONI INCOMPATIBILI - Sono tre le incompatibilità contrarie alle direttive: a) la disposizione che vieta ai concorrenti di avvalersi tutti (o alcuni, ovviamente) dello stesso ausiliario; b) la norma che preclude al concorrente di indicare come subappaltatore un altro partecipante alla gara; c) il divieto di avvalersi di un soggetto che concorre alla stessa procedura. 7) SUPERSPECIALISTICHE - Il divieto può colpire la singola prestazione, e non l’intero appalto. 8) OFFERTE ANOMALE - a) Le esclusioni automatiche sono vietate anche se l’appalto è sotto-soglia, qualora vi sia un interesse transfrontaliero certo; b) il numero dei concorrenti, previsto dal meccanismo dell’esclusione automatica e stabilito in 10, è ritenuto troppo basso, e tale perciò da non giustificare la stessa esclusione automatica.
Intervenienti: Prof. NICOLETTA RANGONE, LUMSA; Avv. FEDERICO TITOMANLIO, Segretario generale IGI; Dott. CLAUDIO RANGONE, Consulente IGI; Prof. DANILO PAPPANO, LUMSA e UNICAL; Avv. LAURA SAVELLI, Consulente IGI; Avv. DOMENICO GALLI, Direttore Affari Legali e Societari Trenitalia S.p.A.; Prof. Avv. PAOLO CARBONE, Studio Legale Carbone, Mancini & Associati; Pres. LUIGI GIAMPAOLINO, Presidente Emerito Corte dei Conti